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Illegittima segnalazione alla centrale rischi – Responsabilità dell’istituto di credito per danno da
Deve essere affermata la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell’istituto di credito che abbia illegittimamente segnalato alla centrale rischi il nominativo di un soggetto, sicché esso è tenuto a risarcire il danno patito dal primo sotto il profilo della perdita di chance da calcolarsi in base al valore attuale netto dell’investimento (nel caso di specie all’interessato era stata negata la concessione di un finanziamento bancario per avviare un’impresa diretta alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in considerazione della avvenuta segnalazione del suo nominativo alla centrale rischi, progetto da ritenersi fattibile sotto il profilo industriale e finanziario). Tribunale Mantova 09 marzo 2017
