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la tubatura di raccordo (c.d. braga) è di proprietà del singolo condomino
Secondo quanto ribadito nella sentenza della Corte di Cassazione n. 1027 del 17.01.18, i canali di scarico fognari così come le condotte di adduzione dell'acqua, sono di proprietà condominiale ma solo fino al punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva, la tubazione che collega la condotta principale alle tubazioni dei singoli appartamenti, c.d. braga, deve essere esclusa dalla proprietà condominiale.
